Concessionario notifica per le stesse cartelle sia fermo che ipoteca? Il secondo atto è illegittimo! (CTR Roma sentenza n. 4985 del 21-08-2017)

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E’ illegittimo il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato al contribuente per le stesse cartelle di pagamento non pagate per le quali il Concessionario della riscossione ha in precedenza già notificato un preavviso di fermo amministrativo.

Questo in quanto il secondo gravame, qualora iscritto, integrerebbe violazione del divieto di plurima imposizione. Dunque, tale comportamento è illegittimo! Il fermo amministrativo e l’ipoteca sono garanzie alternative e non cumulative. Ai sensi dell’art. 67 DPR 600/1973, è fatto divieto all’Amministrazione finanziaria di procedere a plurima imposizione in dipendenza dello stesso presupposto.Con la conseguenza che in caso di violazione di tale disposto legislativo il secondo atto, va ritenuto inefficace e/o illegittimo.Degna di nota la sentenza della CTR Roma sentenza n. 4985 del 21-08-2017

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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