Cartella di pagamento non preceduta dall’avviso bonario: le sanzioni devono essere ridotte (C.G.T.Modena, sent. n. 219/2025)

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Le sanzioni contenute in una cartella di pagamento non preceduta dalla regolare notifica di una comunicazione di irregolarità devono essere ridotte dal 30 al 10 per cento.  A stabilirlo sono stati i giudici della C.G.T. Di Modena che, con sentenza 219/2025, hanno accolto il ricorso di un contribuente, difeso dall’Avv. Marina Pierri.

I giudici di Modena hanno condiviso l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 6248/2024, ha statuito che le sanzioni devono sempre essere applicate in misura agevolata in caso di mancato o irregolare invio dell’avviso che precede la formazione del ruolo.

I giudici modenesi hanno ricordato l’art. 6, comma 1,5 e 6 dello Statuto del Contribuente e l’art. 36 bis DPR 600/73 che considerano la comunicazione un obbligo generalizzato per evitare la reiterazione di errori e permettere quindi l’esattezza e correttezza delle dichiarazioni successive. 

Il ricorrente, nel caso in esame, non aveva ricevuto regolare invio della comunicazione d’irregolarità, quindi, non aveva potuto beneficiare di una applicazione delle sanzioni nella misura agevolata.

Avendo dunque subìto un trattamento diverso, le sanzioni indicate nella cartella di pagamento devono essere rimodulate e ridotte

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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