Canoni di locazione abitativa: non si applica l’imposta di registro fissa sugli interessi di mora

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Un contribuente stipulava, in qualità di locatore, un contratto di locazione ad uso abitativo che è stato regolarmente registrato con pagamento della relativa Imposta di Registro: all’art. 5 del contratto le parti avevano espressamente previsto che “Sulle somme non pagate il conduttore corrisponderà un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali”‘.

L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate recapitava al locatore un avviso di liquidazione con cui chiedeva il pagamento dell’Imposta di Registro in misura fissa di Euro 200/00, oltre interessi e sanzioni come per legge, sostenendo nella parte motiva che la clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi moratori andava qualificata quale clausola penale da assoggettare all’ulteriore imposta di registro in misura fissa “in quanto disposizione autonoma rispetto alle disposizioni presenti nell’atto”.

Tale avviso di liquidazione veniva impugnato dal locatore e veniva annullato dai giudici di prime cure con conferma della sentenza dalla C.T.R. per la Lombardia, sentenza del 29.09.2020, n. 2059.

Nel caso di specie, si è ritenuto di non dover applicare in via analogica né l’art. 21 né l’art. 27 T.U.I.R.

La clausola sugli interessi di mora, infatti, differisce dalla clausola penale, in quanto priva di autonomia rispetto al contratto di locazione. Secondo i giudici lombardi la clausola con cui erano stati stabiliti gli interessi moratori non può essere assimilata ad una clausola penale e non costituisce affatto “disposizione autonoma rispetto alle disposizioni presenti nell’atto”: “se è vero che gli interessi moratori, al pari dell’istituto giuridico della clausola penale, costituiscono uno strumento rafforzativo dell’adempimento negoziale posto che mirano ad una forfettizzazione predeterminata del danno da risarcire alla parte non inadempiente, è altrettanto vero che trattasi di due strumenti giuridici distinti che non possono essere assimilati ai fini dell’assoggettabilità all’imposta di registro in misura fissa pena, in mancanza, un’applicazione analogica di una norma impositiva assolutamente vietata in materia tributaria dall’art. 23 della Costituzione”.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza