Blocco dei licenziamenti causa Covid 19

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La pandemia causata dal virus COVID-19 con il conseguente lockdown ha dato luogo ad una crisi economica generalizzata che ha coinvolto numerose imprese in special modo di piccole e medie dimensioni. Per far fronte alla conseguente crisi occupazionale, il Governo ha disposto la sospensione per 5 mesi delle procedure sindacali di licenziamento collettivo avviate prima dell’emanazione del decreto legge.  Parimenti ha disposto il divieto sempre per predetto periodo di 5 mesi, di licenziare i dipendenti per motivi economici e organizzativi a prescindere dalla dimensione occupazionale dell’impresa e quindi del numero di dipendenti. In particolare, l’articolo 46 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), come integrato e modificato dall’articolo 80 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), dispone il divieto da parte del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per cinque mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Cura Italia (17 marzo 2020), oltre che la sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso. La scadenza è stata quindi prorogata al 17 agosto. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il licenziamento verrà ritento radicalmente nullo, aprendo quindi la strada alla tutela reale, con la reintegra del lavoratore nel proprio posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 comma 1 L. n. 300/1970. Risulta adesso fondamentale considerare che, al di là delle predette ipotesi di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ossia per calo del fatturato, sono possibili i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, ossia nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia posto in essere comportamenti tali da far venire meno la fiducia nei suoi confronti da parte del datore di lavoro. Sono altresì possibili i licenziamenti per la fruizione del pensionamento a quota cento; dovuti al raggiungimento del limite massimo di età per poter accedere alla pensione di vecchiaia; determinati dal superamento del periodo di comporto; per inidoneità del lavoratore alle mansioni affidate; concernenti i dirigenti; i lavoratori domestici; la risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo.

Avv. Antonio Zifaro
Avv. Antonio Zifaro

Iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa dal 12/11/2010.
Oltre 10 anni di esperienza.

Avv. Antonio Zifaro
zifaro@avvocatopierri.it

Iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa dal 12/11/2010. Oltre 10 anni di esperienza.