Avviso di rettifica e liquidazione nullo in assenza di motivazione ( Sentenza del 02/04/2020 n. 7649 – Corte di Cassazione)

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L’avviso di rettifica e liquidazione, nell’ipotesi di rideterminazione del valore dell’immobile oggetto di compravendita, oltre ad indicare elementi in base ai quali il valore attribuito ai beni è stato determinato, le aliquote applicate ed il calcolo della maggiore imposta, deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la rideterminazione della stima.

Se la motivazione fa riferimento ad un ulteriore atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate tali disposizioni. Inoltre, l’ufficio non può integrare tali documenti in corso di appello, dopo aver omesso di allegarli o riportarli nell’iniziale accertamento. L’atto impositivo è nullo, in effetti, non potendo fare riferimento alla previsione secondo cui le parti processuali possono produrre liberamente i documenti anche in sede di appello seppur preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. In tale senso la recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 02.04.2020, n. 7649.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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