Avviso di liquidazione: nullo se emesso prima del passaggio in giudicato della sentenza ( CTP Ancona, Sent. del 02.03.2021, n. 60)

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L’avviso di liquidazione con cui vengono irrogate maggiori imposte catastali, di registro ed ipotecarie non può essere emesso prima del passaggio in giudicato di una sentenza.

In un caso, Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione con cui venivano irrogate maggiori imposte catastali, ipotecarie e di registro a seguito della registrazione di una sentenza con cui venivano trasferiti diritti di proprietà su tre abitazioni.

Tale avviso veniva però impugnato in quanto emesso prima del passaggio in giudicato di detta sentenza.

La CTP di Ancona, con la sentenza del 02.03.2021, n. 60, ha annullato l’avviso di liquidazione impugnato in quanto emesso prima del passaggio in giudicato di una sentenza che stabiliva il passaggio di proprietà di un bene immobile.

In effetti, l’effetto traslativo del diritto di proprietà statuito decorre non dalla registrazione di una sentenza ma dal passaggio in giudicato della stessa. Le relative volture e trascrizioni nei registri immobiliari possono avvenire infatti solamente con il passaggio in giudicato della sentenza.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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