29 Dic Autovelox Cavallino: nulle le multe per mancanza di omologazione ( sent. GDP Lecce n. 7058/2025)
L’apparecchiatura photored F17rd utilizzata dal Comune di Cavallino per controllare la velocità degli automobilisti necessita di omologazione affinchè venga utilizzata correttamente. Orbene, nel caso in esame, a seguito di un ricorso presentato presso il Giudice di Pace di Lecce, il Comune di Cavallino non faceva pervenire alcuna documentazione attestante l’omologazione dello strumento photored, nonchè il suo corretto ed effettivo funzionamento. Risultava dunque, nel caso di specie, la mancata omologazione da parte del Mise dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per effettuare l’accertamento, che invece risultava aver ottenuto solo l’approvazione da parte del Mit mediante determine dirigenziali. A mente dell’art. 142, comma 6, del Codice della Strada si prevedono “apparecchiature debitamente omologate” per il controllo della velocità, mentre nel caso in essere, dalla documentazione depositata dal Comune, l’apparecchiatura risultava solo “approvata “, ma mai omologata. Non essendo stata, dunque, l’apparecchiatura debitamente omologata ma solo approvata, i suoi risultati non possono essere utilizzati ai fini della contestazione delle violazioni di cui all’art. 142 del Codice della Strada. La sanzione elevata dal Comune di Cavallino per eccesso di velocita è stata quindi annullata con sentenza del Giudice di Pace n. 7058/2025 ed il Comune condannato anche a rifondere le spese processuali.

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