Ammissibile il ricorso avverso l’estratto ruolo: vittoria del contribuente in appello (CTR Sicilia, sent. del 12.07.2016, n. 2701)

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Un contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Agrigento avverso gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento che li contenevano, dei quali atti deduceva di averne avuto copia dalla SERIT SICILIA S.P.A., presso gli sportelli degli uffici di Agrigento, dove si era recato al fine di accertare se a proprio carico risultavano iscrizioni a ruolo. La CTP di Agrigento dichiarava il ricorso inammissibile, con la motivazione ” che il ricorso avverso gli estratti dei ruoli è inammissibile stante che gli stessi non rientrano tra gli atti impugnabili, tassativamente indicati nell’art.19 del decreto legislativo 546/92″. La sentenza veniva, però, appellata dal contribuente con successo.

Con Sentenza del 12/07/2016 n. 2701 – Comm. Trib. Reg. per la Sicilia Sezione/Collegio 29, difatti la sentenza di 1° grado veniva riformata e l’appello del contribuente veniva accolto integralmente. Secondo i Giudici della Ctr per la Sicilia in effetti l’irregolarità della notifica delle cartelle esattoriali ha prodotto l’inesistenza delle cartelle esattoriali emesse anche con vizi propri insanabili, in maniera difforme dal dovuto. Il vizio di notifica di tali atti, appartenenti alla tipologia degli atti sostanziali di natura ricettizia, perfezionantisi solo con la loro notificazione, determina l’inesistenza degli stessi, senza possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo. Pertanto il ricorso del contribuente è da accogliere integralmente con riforma della sentenza di 1° grado e declaratoria di inesistenza delle cartelle esattoriale emesse da S. S. Spa.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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