AGEVOLAZIONI PRIMA CASA e mancato trasferimento residenza: nessuna decadenza se c’è forza maggiore

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La sopravvenuta ed imprevedibile occupazione abusiva dell’immobile è circostanza caratterizzata da imprevedibilità e non imputabilità al contribuente e, come tale, integra l’ipotesi di “causa di forza maggiore”, idonea ad impedire la decadenza del contribuente dai benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”.

Nel caso in esame, difatti, il contribuente aveva acquistato con le agevolazioni inerenti alla prima casa un immobile  ed entro i 18 mesi dall’acquisto non vi avevano trasferito la residenza. Il contribuente ha prodotto però, denuncia  dalla quale risultava che il suo appartamento era stato occupato da cittadini extracomunitari. In tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, la causa di forza maggiore, idonea ad impedire la decadenza dell’acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dello stesso per mancato compimento dei lavori o per mancato rilascio di titoli abilitativi, deve tuttavia essere caratterizzata dai requisiti della non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità. ( Cass. Civ. Sez. 6 – 5, n. 864 del 19/01/2016).

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza