Accesso fiscale nello studio professionale: necessaria l’autorizzazione del giudice se viene eccepito il segreto ( Cass. sent. del 01/12/2020, n. 34020)

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Nel caso in cui il professionista, nel corso dello svolgimento dell’attività accertativa presso il suo studio, non consenta l’accesso a determinati documenti eccependo in ordine agli stessi il segreto professionale, i verificatori non avranno altra alternativa che sospendere l’attività di verifica e richiedere la autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

In tale senso la Suprema Corte di Cassazione, sent. del 01.12.2020, n. 34020).

Per i professionisti appartenenti a determinati ordini professionali (quali avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai) e’ prevista infatti la rigorosa osservanza del segreto professionale ed il massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nello svolgimento della propria attivita’ professionale.

La violazione del segreto professionale costituire illecito disciplinare, ma la sua tutela e’ assicurata soprattutto dalla legge penale (articolo 622 c.p.).
La ratio della norma si rinviene nell’esigenza di salvaguardia dei rapporti intimi professionali determinati da necessita’ o quasi necessita’, nonche’ nell’interesse pubblico a che il professionista preservi la segretezza dei fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio del ruolo ricoperto, in tal modo garantendo la tutela della liberta’ e della sicurezza dei rapporti professionali.

Alla luce di quanto sopra, il segreto professionale si configura come un diritto-dovere che resiste anche di fronte all’esercizio dei poteri istruttori delle Autorita’.

Nell’ordinamento tributario, il segreto professionale e’ previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 52, comma 3, secondo cui e'”necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’autorita’ giudiziaria piu’ vicina (…) per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e’ eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 c.p.p.”.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza