Accertamento Tia: vale la data di ricezione per la prescrizione

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Nell’ipotesi in cui un avviso di accertamento, avente carattere recettizio, venga notificato mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si considera eseguita non al momento della spedizione, bensì a quello della ricezione da parte del destinatario, con conseguente prescrizione della pretesa tributaria. Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici della CTR per la Sicilia un accertamento emanato in materia di Tia, relativo all’anno di imposta 2009, era stato notificato il 14/1/2015, quindi la pretesa ivi contenuta doveva considerarsi prescritta, in quanto portata a conoscenza del contribuente, oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati.
I giudici della CTR per la Sicilia con la sentenza del 31.05.2021, n. 5329, hanno annullato l’accertamento in oggetto per intervenuta prescrizione. Si legge nella sentenza che “nell’ipotesi in cui l’avviso di accertamento, avente carattere recettizio, viene notificato mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si considera eseguita non al momento della spedizione, bensì a quello della ricezione da parte del destinatario, con conseguente prescrizione nella fattispecie della pretesa tributaria”.  “Afferma in proposito la giurisprudenza della Suprema Corte che “in materia di prescrizione la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale – affermato dalla sentenza n.477 del 2002 della Corte Costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del notificante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estende all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l’atto produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza legale del destinatario” (Cass. sent. n. 9841/2009; in termini Cass. 14862/2009; Cass. n. 18759/2013; Cass. SS.UU. 24822/2015).

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza