Accertamento sintetico: nullo se il contribuente ha avuto un calo di fatturato ( CTR Marche, sent. Del 23.03.2021, n. 314)

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L’accertamento sintetico ex art. 38, DPR n. 600/73, tende a determinare, attraverso l”utilizzo di presunzioni, il reddito complessivo del contribuente mediante elementi indicativi di capacità contributiva. Trattasi di presunzione semplice, ovvero una “deduzione” che il Giudice trae da fatti noti per formare il suo convincimento in ordine a fatti non noti.

In un caso, Agenzia delle Entrate notificava un accertamento sintetico con cui veniva rideterminato il reddito imponibile del contribuente in considerazione delle risultanze dell’Anagrafe tributaria e degli ulteriori elementi acquisiti ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, del DPR 600/1973.

Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la capacità contributiva del contribuente, valutata sulla base dell’effettiva disponibilità di determinati beni-indice, fosse circostanza comprovata, da potersi superare esclusivamente giustificando il maggior reddito.

I giudici della CTR Marche, sent. del 23.03.2021, n. 314, hanno però ritenuto erroneo tale assunto, in quanto “non si può sostenere che la capacità contributiva del contribuente, ai fini Irpef, sia dimostrabile esclusivamente sulla base dell’effettiva disponibilità di determinati beni-indice senza tener conto delle minori entrate poiché verrebbe leso il principio dell’effettiva capacità contributiva, ex art. 53 Cost”.

Nella detta sentenza si legge che “a partire del principio costituzionale della reale capacità contributiva (art. 53 Cost., co. 1), i metodi induttivi mirano nient’altro che ad accertare l’effettiva “ricchezza” imponibile dei contribuenti. Ogni altra conclusione sarebbe manifestamente incostituzionale”. “Ed ecco perché i contribuenti, a fronte di strumenti presuntivi, hanno l’onere di dimostrare che il reddito presunto (accertato in base agli strumenti applicati: redditometro, studi di settore, etc.) non esiste o esiste in misura inferiore”.

I giudici delle Marche hanno dunque accolto le ragioni del ricorrente, basate sulla dimostrazione documentale del minor reddito derivante dal calo del fatturato.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza