
07 Mar Accertamenti nulli se manca la delega (C.T.P. Lecce n. 254 del 04.06.2013)
La C.T.P. di Lecce, con la sentenza del 04/06/2013 n. 254- Sezione/Collegio 1, ha annullato un avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, pena la nullità. Lo stabilisce l’art. 42 del D.P.R. n. 600/73 secondo cui “gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell’Ufficio o da parte di altro soggetto da lui delegato.
Ne deriva che il solo possesso della qualifica di direttore tributario non abilita il funzionario alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’Ufficio e, quindi, in caso di contestazione incombe all’Amministrazione dimostrare l’esercizio del potere sostitutivo o la presenza della delega”.

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza