Irap: rimborso all’avvocato che riconosce modesti compensi ai suoi praticanti

Share

La Cassazione tributaria, con la sentenza del 19 marzo 2014, ha stabilito, in materia di Irap, che non è soggetto al prelievo fiscale ed ha pertanto diritto al rimborso il contribuente che svolga la sua attività “presso società di cui è sindaco o amministratore, utilizzi beni strumentali di modesto costo ed eroghi modesti compensi per meno di 500 euro al mese ai suoi praticanti”.

Il caso in esame riguardava un avvocato a cui  la C.T.R. della Puglia aveva pronunciato sentenza favorevole. La Corte di Cassazione, in effetti, aveva respinto il ricorso dell’agenzia delle Entrate condannata dalla C.T.R. della Puglia a rimborsare all’avvocato quanto vesato a titolo di Irap nell’anno 2005.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza