Destinatario temporaneamente irreperibile: nulla la notifica senza la prova del ricevimento della raccomandata informativa ( Sent. del 15.12.2020, n. 4028 CTR Lazio)

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In caso di destinatario temporaneamente irreperibile, l’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. deposita la copia nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Affinché la notifica sia valida è dunque necessario che venga spedita al destinatario temporaneamente irreperibile la raccomandata informativa. La notifica di una cartella di pagamento sarà, dunque, nulla se il Concessionario della Riscossione non sarà in grado di provare, in caso di notifica a contribuente temporaneamente irreperibile, il ricevimento da parte dello stesso della raccomandata informativa contenente l’avviso di giacenza.

Questo in quanto la notifica della raccomandata informativa si perfeziona sempre, per il destinatario, con il suo ricevimento e non è sufficiente che il Concessionario provi la spedizione della raccomandata.

In tal senso la sentenza del 15.12.2020, n. 4028 della CTR per il Lazio.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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