Redditometro: costituisce solo una presunzione semplice (Sentenza del 30/06/2016 n. 1191 – Comm. Trib. Reg. per la Toscana)

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La presunzione posta dal redditometro è una presunzione semplice con la conseguenza che essa non suppone affatto, in giudizio, l’inversione dell’onere della prova ma soltanto l’espletamento della normale dialettica tra prova e controprova.

Sicché il riferimento alla prova contraria in capo al contribuente significa una cosa soltanto: che quando l’ufficio, sulla base degli elementi ragionevolmente acquisiti, abbia fornito la prova del reddito accertato, il contribuente è tenuto ad ampliare l’area dei fatti suscettibili di considerazione. L’onere posto a carico del contribuente è semplicemente un onere di contrasto della prova offerta in concreto dall’ufficio mediante il ricorso al meccanismo dei coefficienti redditometrici; non è invece un onere di fornire la prova contraria rispetto a ciò che dalla legge direttamente deriva. In tal senso la sentenza del 30/06/2016 n. 1191 – Comm. Trib. Reg. per la Toscana.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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