Notifiche delle cartelle al destinatario irreperibile: differenze tra irreperibilità assoluta e relativa (Corte di Cassazione, con sentenza 5700 depositata il 23 marzo 2016)

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La Corte di Cassazione, con la sentenza 5700 depositata il 23 marzo 2016, in materia di notifica delle cartelle di pagamento, in caso di irreperibilità del destinatario, distingue tra irreperibilità assoluta e relativa.

Se l’irreperibilità è assoluta, la comunicazione del deposito dell’atto da notificare avviene solo attraverso l’albo pretorio del Comune. Se, invece, l’irreperibilità è relativa, sarà necessario sempre avvisare il contribuente affiggendo un avviso alla porta della sua abitazione e inviandogli anche una lettera raccomandata una volta depositato l’atto da notificare presso il Comune. Se non vengono rispettati tali adempimenti l’atto notificato dovrà essere considerato nullo per difetto di notifica.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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