
06 Ott Sanzioni riportate nella cartella esattoriale non opposta: si prescrivono nel termine breve di 5 anni (Ordinanza del 20/06/2016 n. 12715 – Corte di Cassazione)
Secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le sanzioni tributarie e gli interessi che derivano da una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione si prescrivono in cinque anni, decorrenti dalla notifica dell’atto esattoriale.
Un cartella esattoriale non opposta non è equiparabile ad una sentenza passata in giudicato che si prescrive nel termine di 10 anni per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. , che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20.06.2016, n. 12715).

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