Accertamento-raddoppio dei termini: un caso di illegittimità (Sentenza del 30/05/2016 n. 3242 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia)

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L’omessa produzione di documenti, per i quali non sussisteva più l’obbligo di conservazione al momento della richiesta avanzata dall’Agenzia delle Entrate, non può generare un accertamento, ormai fuori termine, dal quale scaturisce l’obbligo di denuncia.

Il raddoppio dei termini, infatti, opera solo se l’obbligo di denuncia sussiste prima  che scadano i termini per l’accertamento. Nel caso in esame,  l’Agenzia delle Entrate chiedeva al contribuente, nel dicembre 2013, la documentazione contabile relativa all’anno di imposta 2007.
Il contribuente non era in grado di evadere la richiesta perché, spirati i termini di conservazione obbligatoria, si era liberato della documentazione divenuta ormai inutile. L’Agenzia delle Entrate notificava quindi l’accertamento con il quale disconosceva tutti i costi e, di conseguenza, denunciava penalmente il contribuente).

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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