Nessuna sanzione al contribuente se a sbagliare è il consulente (C.T.P. Como, sent. n. 213/5/14)

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Le sanzioni amministrative per violazioni tributarie non sono dovute dal contribuente se l’inosservanza degli adempimenti fiscali è dipesa unicamente dal comportamento fraudolento del commercialista del contribuente.

E’ quanto affermato di recente dalla C.T.P. di Como, con la sentenza n. 213/5/14, depositata il 15.04.2014.  I giudici di Como, in effetti, richiamando la sentenza delle Corte di Cassazione del 20.1.2003, n. 17579, sostengono che, ai fini della responsabilità per violazione tributarie, l’azione ed omissione, oltre ad essere cosciente e volontaria debba essere anche colpevole. Deve cioè potersi rimproverare al contribuente, anche ai sensi dell’art. 5 del D. Lvo n. 472/97 che consente a determinate condizioni l’esclusione delle sanzioni,  di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza