Redditometro: a Bari un caso di nullità (C.T.P. Bari N. 2106/4/14)

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La C.T.P. di Bari, con la sentenza n. 2106/4/14,  annulla un accertamento da redditometro in quanto il contribuente riesce a dimostrare l’irragionevolezza della ricostruzione del proprio reddito effettuata da tale strumento per l’anno 2008.

La giurisprudenza di merito di Bari richiama la sentenza della Corte di Cassazione del 16/6/2011 n. 13289 nell’affermare che l’accertamento da redditometro costituisce un sistema di presunzioni semplici che comporta la più ampia prova contraria del soggetto indagato. Gli strumenti presuntivi, sostengono i Giudici di Bari, devono avere quella flessibilità necessaria e sufficiente tale da consentire una doverosa personalizzazione del reddito che si rifà all’art. 53 della Costituzione non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica a prescindere dall’effettiva capacità fiscale del soggetto sottoposto a verifica. E’ d’uopo sottolineare che i Giudici di Bari hanno accolto il ricorso del contribuente anche perchè l’Agenzia delle Entrate aveva accertato solo l’anno 2008 e non anche il 2007, in violazione dell’art. 38 del DPR 600/73.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza