Intimazione di pagamento: atto autonomamente impugnabile

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L’intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile. Lo ha stabilito la cassazione con la sentenza 2616/2015. Tale orientamento è stato confermato altresì da molti giudici di merito

Degna di nota è la recente sentenza n. 10974/23/15 della CTP Napoli secondo cui l’intimazione di pagamento è nulla quando non è preceduta dalla regolare notifica della cartella di pagamento. Anche la CTR Lazio sent. n. 1095/01/15 di recente ha accolto un ricorso avverso un’intimazione di pagamento sostenendo che l’intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, ossia per far valere l’eventuale omessa notifica della prodromica cartella ovvero per far constatare l’inesistenza del debito tributario intimato per l’estinzione – intervenuta nelle more – dell’obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo. Non è invece possibile a seguito della notifica dell’intimazione proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate nei sessanta giorni dalla notifica della cartella di Equitalia, altrimenti equivarrebbe a rimettere nei termini chi era stato invece inerte.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza