Cartella annullata per difetto di motivazione (C.T.R. Lecce, n. 258/24/13)

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La C.T.R. di Bari, sez. distaccata di Lecce, con la sentenza n. 258/24/13, sez. 24, pronunciata il 17.09.2013, annulla una cartella di pagamento per difetto di motivazione.

I Giudici di Lecce richiamano copiosa giurisprudenza intervenuta sulla nullità per difetto di motivazione, in particolare le ultime sentenze della IV sez. della C.T.P. di Lecce n. 20039 del 30.08.2013, nonchè n. 20211 del 03.09.2013. Si richiama altresì la sent. n. 15188 del 18.06.2013 che stabilisce “La questione della motivazione sembra doversi esaminare tenendo conto innanzitutto del pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale per cui in ipotesi di liquidazione di imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 73, art. 36 bis o D.P.R. n. 633/72, art. 54 bis, la cartella costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale dev’essere adeguatamente motivata”. Inoltre, si legge ancora nella sentenza, che “la cartella deve contenere la ” puntualizzazione desumibile dal principio successivamente affermato secondo cui la cartella esattoriale deve contenere le indicazioni sufficienti a causare al contribuente l’agevole identificazione della causale di somme pretese dall’A.F….”( Cass. n. 11466/2011).

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza