Cartella nulla se c’è carenza di potere in capo al firmatario del ruolo (Sentenza del 01/07/2019 n. 142 – Comm. Trib. Prov. Alessandria)

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Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato periodicamente dagli uffici finanziari ai fini della riscossione a mezzo dell’agente della riscossione. Si tratta di un atto interno dell’Ufficio finanziario che non è autonomamente portato a conoscenza del debitore con una specifica notificazione, ma viene comunicato al contribuente con la notifica della cartella di pagamento.

Un’eventuale irregolarità del ruolo non può che comportare l’invalidità degli atti da esso derivati. Nel caso in esame è risultato evidente la carenza di potere e quindi di rappresentanza sostanziale del soggetto firmatario preposto alla sottoscrizione del ruolo, stante la mancata designazione secondo legge, con conseguente incompetenza assoluta all’emissione degli atti da parte del predetto soggetto, in quanto non legittimato da alcun provvedimento di cui non è dato conoscere il contenuto, emesso dalla Giunta Comunale. Pertanto, l’irregolarità formale del ruolo comporta l’inesistenza dell’esecutività dello stesso con invalidità di tutti gli atti da esso derivanti. IL caso in esame è stato giudicato con sentenza del 01/07/2019 n. 142 – Comm. Trib. Prov. Alessandria che ha annullato una cartella di pagamento proprio a causa dell’inesistenza dell’esecutività del ruolo sottoscritto da chi non ne aveva il potere.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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