Inesistente la notifica pec al titolare di partita iva cessata (Sentenza del 05/02/2020 n. 177 – Comm. Trib. Reg. per il Piemonte)

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La notifica a mezzo pec indirizzata ad un contribuente che ha cessato la propria attività professionale, conservando l’indirizzo pec, è inesistente.
Il contribuente, nel caso in esame, alla data della notifica dell’atto esattoriale a mezzo pec non risultava svolgere attività libero professionale ma, al contrario, aveva definitivamente cessato la propria attività di consulente agronomo con conseguente cessazione della propria partita IVA per essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una società avente sede in Francia, Stato in cui egli si è trasferito definitivamente ed in cui risiede.

La circostanza per cui il contribuente, cessata la partita IVA detenuta come libero professionista, abbia conservato l’indirizzo PEC attivata al tempo in cui esercitava la libera professione stessa è irrilevante, in quanto non avendo più alcun obbligo di avere un indirizzo PEC, nei suoi confronti non potrà ritenersi applicabile la notifica a mezzo PEC prevista dall’ultimo comma dell’art. 60 del D.P.R. 29/09/1973. Nè risulta che il contribuente avesse espressamente autorizzato e/o richiesto le notifiche al suo indirizzo di posta elettronica certificata con la conseguenza che la notifica dell’atto impugnato deve ritenersi inesistente ai fini giuridici. In tale senso la sentenza del 05.02.2020, n. 177 della CTR per il Piemonte.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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