Ingiunzione ex RD 639/10: nulla senza il visto di esecutività ( CTR Lecce del 16.07.2019, n. 2249)

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Nell’ingiunzione ex RD 639/10, il funzionario appone il cosiddetto visto di “esecutorietà o esecutività”che altro non è che l’attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto. Ove tale attestazione manchi non è neppure possibile emettere l’ingiunzione ex R.D. 639/10. La sentenza della CTR Lecce del 16.07.2019, n. 2249 ha annullato un’ingiunzione emessa ex RD 639/10 proprio perchè mancante del visto di esecutività.

Si legge nella sentenza che “La lettera D dell’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi è apposto ” in ogni caso” dal funzionario responsabile della relativa gestione. Tale visto e la relativa sottoscrizione vanno posti a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e diviene pertanto elemento essenziale per la validità dello stesso atto. Autorevoli approdi di legittimità, Cassazione n. 11992/02 – n. 19669/09 prevedono una necessaria distinzione tra il procedimento che sovraintende alla emissione dell’ingiunzione da quello della cartella, e statuiscono che la formazione ed emissione della ingiunzione ex R.D. 639/10 non segue lo stesso procedimento amministrativo; infatti, il funzionario responsabile, una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il tributo è divenuto certo, liquido ed esigibile, emette la singola ingiunzione a carico del contribuente moroso. Nella stessa ingiunzione, il funzionario appone il cosiddetto visto di “esecutorietà o esecutività” che altro non è che l’attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto. Ove tale attestazione manchi non è neppure possibile emettere l’ingiunzione ex R.D. 639/10″. Si osserva che l’inciso “in ogni caso” sta a significare che tale visto va sempre apposto, anche per le gestioni in concessione.” Inoltre, la qualificazione di elemento essenziale del visto di esecutorietà e della relativa sottoscrizione ad opera del funzionario responsabile del tributo comunale trova evidentemente, la sua origine esegetica, nell’obbligo di non pregiudicare il diritto di difesa del contribuente, che diversamente si vedrebbe privato della garanzia della regolarità dei ruoli,garanzia che, evidentemente, solo e soltanto il responsabile della gestione del tributo dell’Ente Locale può offrire e non anche il concessionario privato incaricato della gestione del servizio di riscossione.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza