Nullità dell’avviso di liquidazione in assenza di motivazione ( Cass.ord. del 10.01.2020, n. 310)

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In materia di imposta ipotecaria e catastale a seguito di successione, la motivazione dell’avviso di rettifica e di liquidazione, deve enunciare, pena la nullità, i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore.

La motivazione dell’avviso di liquidazione basata sulle parole “pagamento imposta principale insufficiente” non è in grado di consentire al contribuente un adeguato esercizio del diritto di difesa poichè trattasi di affermazione del tutto generica che non consente in alcun modo di comprendere le ragioni della rideterminazione dell’imposta poichè il ” termine insufficiente pagamento” può riferirsi ad una vasta casistica di ipotesi. In tal senso la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 10.01.2020, n. 310.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza