Nulla l’ingiunzione sottoscritta da soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione ( Ctr per la Toscana, con la sent. del 23.01.2020, n. 107)

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L’ingiunzione di pagamento emessa da un soggetto non abilitato è nulla. Nel caso in esame si trattava di un’ingiunzione con cui si chiedeva il pagamento dell’Imu. L’ingiunzione era stata sottoscritta da soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione in forza di procura “ad litem”. La ctp di Pistoia ha annullato l’ingiunzione impugnata ritenendo fondate le eccezioni sollevate dal contribuente.

La sentenza è stata appellata ma anche in sede di appello i Giudici della Ctr per la Toscana, con la sent. del 23.01.2020, n. 107, hanno confermato quanto sostenuto dai giudici di prime cure. E’ d’uopo sottolineare che l’ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell’art.2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 ai fini della riscossione del tributo non è un atto processuale, né può farsi rientrare fra gli atti processuali tipici previsti dal c.p.c. e, pertanto, non può essere posta in essere con il mezzo della procura “ad litem” ex art. 83 c.p.c.. Essa ha natura di atto amministrativo complesso che adempie alle funzioni del titolo esecutivo stragiudiziale ed a quelle del precetto. Ne consegue che l’atto di ingiunzione sottoscritto da soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione in forza di procura “ad litem” è nullo ed improduttivo di qualsivoglia effetto (Cfr. Sentenza del 22/09/2006 n. 212 – Comm. Trib. Prov. Bologna).

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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