Irap: l’elevato ammontare dei ricavi non integra di per sé il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (Corte di Cassazione – Ordinanza 06 dicembre 2018, n. 31619)

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In tema di IRAP, l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sé il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione“. Ad affermarlo la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 06 dicembre 2018, n. 31619.

Del resto, costituisce orientamento ormai consolidato e condivisibile del Giudice di legittimità, cui si intende assicurare pertanto continuità, il principio di diritto in base al quale, in materia di imposta regionale sulle attività produttive “il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive”, Cass. sez. VI-V, ord. 19.4.2018, n. 9786.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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