Atto impoesattivo primario: inesistente la notifica per mezzo del servizio postale ( CTR per il Pimonte, sent. dell’11.06.2019, n. 757)

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L’atto impoesattivo c.d. primario deve essere notificato in senso proprio, tramite un agente della notificazione che deve redigere e sottoscrivere la relativa relata, in considerazione della sua attitudine ad acquisire efficacia esecutiva. A sostenerlo la CTR per il Piemonte, sent. dell’11.06.2019 n. 757 che ha annullato un atto impoesattivo primario perchè era stato spedito al destinatario direttamente dall’Ufficio con plico raccomandato con avviso di ricevimento senza una formale notificazione tramite l’intermediazione dell’organo notificatorio. Tale avviso è stato annullato perchè considerato “inesistente”.

Al contrario, gli atti impoesattivi secondari possono anche essere inviati direttamente dall’Ufficio che li ha formati, anche avvalendosi del servizio postale. I Giudici del Piemonte hanno ritenuto di avallare la tesi della società destinataria dell’avviso di accertamento poi annullato sulla base del seguente ragionamento logico. L’atto impoesattivo cumula in sé, in modo indissolubile, le tre funzioni di accertamento, titolo esecutivo e precetto e trova la sua specifica disciplina nell’art.29 del D.L. n.78/2010, conv. in legge n.122/2010. La disciplina dell’azione impositiva realizzata con il D.L. 31 maggio 2010 n.78, ispirata a ragioni di economicità e funzionalità operativa, ha inteso eliminare la tradizionale separazione tra il momento impositivo del prelievo e il momento esattivo, prevedendo l’emissione di un solo provvedimento che comprende in sé, in modo inscindibile, sia l’attività impositiva, sia quella di formazione del titolo esecutivo e del precetto, sì da legittimare l’avvio dell’esecuzione forzata senza la necessità della formazione del ruolo e della sua riproduzione nella cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione. Dal momento della notifica dell’atto così delineato decorre un termine, variamente articolato in funzione di eventi variabili, per la produzione di effetti che, in difetto di adempimento spontaneo, consentono l’immediato accesso alla procedura espropriativa. La citata disposizione (art.29 del D.L. n.78/2010, conv. in legge n.122/2010) al primo comma, lettera a) espressamente prevede che l’atto indicato debba essere notificato e che dal decorso di un ulteriore termine dalla notifica derivi l’efficacia di titolo esecutivo; il secondo periodo dell’art.29 del D.L. n.78/2010,. primo comma, lettera a) stabilisce che l’intimazione ad adempiere al pagamento è contenuta altresì nei successivi atti da notificare al contribuente -anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento- in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva. Appare conforme al tenore letterale della normativa richiamata distinguere tra atto impoesattivo c.d. primario (disciplinato dal primo periodo della lettera a) dell’art.29 comma primo del D.L. n.78/2010 e atto impoesattivo c.d. secondario, cui si riferisce il secondo periodo dell’art.29 del D.L. n.78/2010,. primo comma, lettera a) sopra riportato.Dala lettura dei dati normativi citati si evince che l’atto impoesattivo c.d. primario deve essere notificato in senso proprio, tramite un agente della notificazione che deve redigere e sottoscrivere la relativa relata, in considerazione della sua attitudine ad acquisire efficacia esecutiva; che gli atti impoesattivi secondari possono anche essere inviati direttamente dall’Ufficio che li ha formati, anche avvalendosi del servizio postale. Riguardo all’atto impoesattivo c.d. primario l’art.29 del D.L. n.78/2010, al primo comma, lettera a) periodo primo parla di notificazione senza ulteriori specificazioni, rinviando a quanto disposto dall’art.60 del D.P.R. n.600/1973 che disciplina la notificazione eseguita tramite messi, mentre relativamente agli atti impoesattivi secondari l’art.29 del D.L. n.78/2010, al primo comma, lettera a) secondo periodo consente espressamente che la notifica possa avvenire anche direttamente, cioè senza l’intermediazione di messi notificatori, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza