Notifica pec: nulla se fatta ad indirizzo non risultante dal Reginde (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza 5 aprile 2019, n. 9562)

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La notifica via pec fatta ad indirizzo diverso da quello risultante dal Registro Generale degli indirizzi elettronici (ReGindE) è nulla.

A sostenerlo la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 5 aprile 2019, n. 9562. Secondo gli Ermellini, in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis c.p.c. e dell’art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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